Ultimo aggiornamento:
Aggiornata al maggio 2026. La materia è disciplinata dal Codice della Strada e dal regolamento DPR 474/2001 sulla circolazione di prova: per casi specifici consultare l'ACI o un agenzia automobilistica.
Tre concetti spesso confusi: intestazione temporanea, passaggio in prova, targa prova
Quando si parla di "circolazione di prova" o "intestazione temporanea" si rischia di confondere tre istituti distinti:
- Targa prova — disciplinata dal DPR 474/2001. Consente la circolazione di un veicolo non immatricolato (o non collaudato) per esigenze del concessionario, costruttore, riparatore.
- Intestazione temporanea — istituto del PRA per cui un veicolo è intestato per periodo limitato a un soggetto (di norma il concessionario "permutante") prima della rivendita.
- Passaggio "in conto vendita" — situazione frequente per il commercio dell'usato: il proprietario lascia il veicolo in deposito al concessionario senza trasferimento di proprietà.
La targa prova: quando si usa
La targa prova è una targa specifica, in materiale verde con caratteri bianchi, intestata a:
- Costruttori, importatori, fabbricanti di carrozzerie.
- Concessionari e commercianti di veicoli.
- Officine di riparazione meccanica e di carrozzeria.
L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dalla Direzione Generale Territoriale del Ministero dei Trasporti competente per provincia.
Per cosa la targa prova è ammessa
L'art. 1 del DPR 474/2001 specifica gli scopi:
- Prove tecniche, sperimentali o costruttive.
- Dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita.
- Spostamenti dell'autoveicolo da o verso uffici di motorizzazione, agenzia, officina di riparazione.
Non è ammesso l'uso privato del veicolo da parte del concessionario o del cliente.
Vincoli operativi
- Il veicolo deve essere in stato di efficienza e sicurezza, anche se sprovvisto di immatricolazione propria.
- Il conducente deve essere il titolare dell'autorizzazione, un suo dipendente o persona da lui autorizzata.
- A bordo deve trovarsi l'autorizzazione amministrativa originale.
- La copertura RC Auto è obbligatoria sulla targa prova.
- Storicamente, per i veicoli sprovvisti di immatricolazione, la circolazione era ammessa anche senza targa proprio purché coperta dalla targa prova; il decreto MIT del 2019 ha specificato i casi in cui ciò è ammesso.
Intestazione temporanea al concessionario
Il art. 94 del Codice della Strada e il DPR 358/2000 prevedono che il trasferimento di proprietà venga annotato al PRA entro 60 giorni dalla data dell'atto. Per il commercio dell'usato è prevista una semplificazione:
- Il concessionario o commerciante che acquista un veicolo destinato alla rivendita può non procedere all'immediato trasferimento al PRA, segnalando l'acquisizione "ai fini di rivendita".
- Il termine massimo entro cui rivendere o intestare definitivamente il veicolo è regolato dalla disciplina PRA (di prassi entro tre anni, come da art. 94 CdS).
- Durante questa fase il veicolo può circolare con la propria targa, intestato al precedente proprietario "in conto vendita", oppure usando la targa prova del concessionario per le operazioni dimostrative.
Cosa è davvero il "passaggio in prova" tra privati
Il termine "passaggio in prova" non esiste come istituto autonomo nel diritto italiano. Nel linguaggio comune indica situazioni informali:
- L'acquirente prova il veicolo prima dell'acquisto, al volante del proprietario, nel proprio comune.
- L'acquirente porta a casa l'auto per qualche giorno: in questo caso è circolazione su strada con responsabilità in capo al proprietario, salvo accordo di uso temporaneo (es. comodato d'uso scritto).
Per la prova del veicolo presso un concessionario, l'attività rientra nell'autorizzazione alla circolazione di prova del concessionario.
Doveri del concessionario in fase di prova
- Verifica patente del cliente.
- Verifica che il cliente sia maggiorenne e non sotto effetto di alcol/sostanze.
- RC Auto attiva sulla targa prova o sul veicolo specifico.
- Fornitura del veicolo in condizioni di sicurezza.
Errori da evitare
- Far circolare un veicolo non immatricolato senza targa prova: violazione dell'art. 100 CdS, con sanzione amministrativa.
- Lasciare scadere l'intestazione "in conto vendita" oltre i termini: il veicolo può essere ritenuto "circolante senza intestazione regolare".
- Far guidare il cliente in prova senza assicurazione: in caso di sinistro la responsabilità ricade sul concessionario.
Riferimenti normativi
- DPR 474/2001 — circolazione di prova
- Art. 94 CdS
- DPR 358/2000
